Il matrimonio
Le sale pubbliche dove si celebra il matrimonio con rito civile nel comune di Campiglia Marittima
Sala matrimoni Palazzo Pretorio P.zza Lott,i Campiglia Marittima
Sala consiliare "A. Montomoli" Via Roma Campiglia Marittima
Ufficio del Sindaco Via Roma Campiglia Marittima
Sala delegazione comunale "La Pira" L.go della Fiera Venturina Terme
Ufficio del Sindaco L.go della Fiera Venturina Terme. Galleria fotografica
Informazioni e prenotazione sale:
Elisabetta Terrosi - Delegazione comunale Venturina Terme tel. 0565839305
Orario apertura ufficio
Condizioni per contrarre matrimonio
Per contrarre matrimonio, la Legge richiede che i futuri sposi siano in possesso di determinati requisiti e svolgano alcuni adempimenti preliminari.
Requisiti per contrarre matrimonio:
1) gli sposi devono avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, devono avere ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile aver compiuto il sedicesimo anno di età);
2) devono essere capaci di intendere e di volere;
3) devono essere liberi di stato;
4) non devono sussistere tra loro vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione (nei gradi che vietano il matrimonio). Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente. (Vedi art. 87 del C.C.)
5) nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro;
6) per la donna: che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente vincolo eventualmente contratto, ovvero che abbia ottenuto dal Tribunale dispensa dall'impedimento. Il divieto non sussiste nei casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano stati pronunciati dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni (in base all'art.3, n.2 lettere b) ed f) della Legge 1/12/1970, n.898), ovvero quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale può comunque autorizzare il matrimonio nei casi espressamente previsti dal secondo comma dell’art. 89 del Codice Civile;
7) la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione. La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza e viene effettuata nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. Per i documenti necessari gli sposi devono rivolgersi all'Ufficiale dello stato civile del comune dove vogliono presentare richiesta di pubblicazione. La durata della pubblicazione è di almeno otto giorni consecutivi.
8) i cittadini stranieri extracomunitari devono dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.