CIRCONDARIO
DELLA VAL DI CORNIA
Campiglia M.ma, Piombino, San Vincenzo, Sassetta,
Suvereto, Provincia di Livorno
CENTRO PER L'IMPIEGO DI PIOMBINO
La
riforma del collocamento
Il Regolamento Regionale
e la nuova
normativa
Fonti Normative
lLegge 56/87 art.16
lD.p.c.m. 27.12.1988 G.U n°306 del 31.12.1988
lD.p.r. 09.05.1997 n 487
lLegge Regionale 6 agosto
1998, n° 52
lDecreto Legislativo
30.03.2001 n°165
lDecreto legislativo
21.04.2000 n°181
lD.p.r. 442/2000 e D.M. 30 Maggio 2001
lDecreto legislativo 6 settembre
2001 n° 368
lDelibera Regionale 1223 del 12.11.01
lDecreto legislativo
19.12.2002 n°297
lDelib D.p.r. 442/2000 era Regionale
1475 del 23.12.02
Linee guida riforma
Ø
Porre al centro
del sistema non l’iscritto liste di collocamento ma la persona priva di
occupazione che sia alla ricerca attiva di un lavoro
Ø
Riformulare la
definizione giuridica di “stato di disoccupazione “ sostituendo a “iscritto
liste di collocamento” una definizione di natura sostanziale “essere senza
lavoro, immediatamente disponibile ad una occupazione”
Ø
Sostituire il
controllo burocratico della disoccupazione con un’azione attiva di prevenzione
Elenco anagrafico
Novità:
l
Istituzione dell’
“elenco anagrafico dei lavoratori”
l
Abrogazione liste
ordinarie di collocamento e liste provinciali art. 16 Legge 56/87
l
Mantenimento
liste speciali “ Disabili” e “Liste di mobilità” e “Lista nazionale lavoratori
dello spettacolo”
l
Abrogazione del
libretto di lavoro.
I Centri per l’impiego rilasceranno, su richiesta dei
lavoratori, idonea certificazione
(scheda anagrafica e scheda professionale).
Inserimento elenco anagrafico
E’ consentito a tutti i lavoratori DOMICILIATI nel territorio del
Centro per l’impiego dove si vuole essere inseriti:
l
A domanda dei lavoratori che indipendentemente dallo
stato occupazionale intendano avvalersi dei servizi del centro
l
D’ufficio per i lavoratori per i quali il Centro
Impiego riceve comunicazioni obbligatorie provenienti da datori di lavoro o
Enti previdenziali o Uffici che gestiscono liste speciali
l
A tutti i lavoratori precedentemente iscritti nelle
liste di collocamento ordinarie o speciali
Ai lavoratori iscritti (o trasferiti d’ufficio) viene
attribuita la classificazione secondo le classi e specifiche indicate
nell’allegato D del D.M. 30.7.01 –occupati, inoccupati, disoccupati e altri - )
Permanenza nell’elenco
Per
tutta la durata della vita lavorativa salvo il verificarsi di una delle
seguenti condizioni :
•
· richiesta di cancellazione da parte del
lavoratore;
•
· raggiungimento del limite massimo di età
lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l’impiego
specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
•
· decesso del lavoratore;
· scadenza del permesso di soggiorno o “decorrenza di un
periodo pari a 6 mesi successivi
alla perdita del lavoro, ovvero maggior periodo, fino alla scadenza del
permesso di soggiorno”, per i lavoratori extracomunitari
Stato di disoccupazione
Viene
riconosciuto al contestuale verificarsi delle seguenti tre condizioni:
l
non essere
impegnato in alcuna attività lavorativa
l
essere
immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro
l
svolgere
una qualche azione di ricerca attiva di lavoro
Immediata disponibilità al lavoro
È oggettivamente
verificata dalla disponibilità ad accettare un proposta di lavoro avente i
seguenti requisiti minimi:
l
Rapporto di
lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o temporaneo con durata
superiore almeno a otto mesi (quattro se si tratta di “giovani”)
l
Sede di lavoro
ubicata nel raggio di 50 km. o raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici
dal domicilio del lavoratore
l
Proposta di
lavoro professionalmente congrua, vale a dire riferita al profilo professionale
equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la
propria disponibilità all’atto dell’intervista o del colloquio di orientamento
I servizi a favore dei “nuovi” disoccupati
l
Colloquio di
orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione
l
Proposte di
inserimento lavorativo o formativo o di riqualificazione professionale
l
Seminari
informativi e orientativi
l
Azioni concordate
con il disoccupato (tirocini, bilancio di competenze…)
Mantenimento stato di disoccupazione
CONSERVAZIONE:
l
A seguito svolgimento di attività lavorativa tale da
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso
da imposizione pari Euro 6.197 annui per i lavoratori dipendenti e 3.098 euro
annui per lavoratori autonomi (la cifra sarà adeguata annualmente secondo
quanto stabilito a livello nazionale)
SOSPENSIONE
:
l
A seguito accettazione di un offerta di lavoro a tempo
determinato inferiore a 8 mesi per i lavoratori di età superiore a 25 anni e 4
mesi per i giovani fino a 25 anni si ha la
sospensione dello stato di disoccupazione nel caso in cui superi il
reddito minimo personale escluso da imposizione.
Sono fatti salvi i rapporti a tempo determinato
instaurati con la disciplina previgente.
Perdita dello stato di disoccupazione
Nel caso di assunzione al lavoro o svolgimento di una
attività autonoma, salvo i casi di compatibilità
E’ disposta con atto motivato del Centro per l’Impiego
allorché ricorra una delle seguenti condizioni
mancata presentazione al colloquio di orientamento e/o
alle successive interviste periodiche e alle azioni concordate e disposte dai servizi competenti
rifiuto ingiustificato
di una offerta di lavoro professionalmente congrua secondo quanto
concordate con il Centro per l’impiego durante il colloquio di orientamento
mancata adesione ad una proposta di inserimento
lavorativo o di formazione e/o di riqualificazione formulata dal Centro per
l’impiego, dalla quale si evinca una sostanziale indisponibilità del lavoratore
Nel caso di mancata presentazione è ammesso un ritardo
non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi. È ammesso un ritardo
più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria
pubblica competente
Fase transitoria
ATTUAZIONE ELENCO ANAGRAFICO dal
1.3.2003:
l
Tutti i lavoratori precedentemente iscritti ai sensi
del D.Lgs. 181/2000 sono trasferiti nella classe dei
disoccupati conservando la relativa anzianità di disoccupazione maturata
l
I lavoratori precedentemente iscritti solo alle liste del collocamento ordinario
sono trasferiti nelle classe “ALTRI” nella specifica appositamente individuata
dalla Regione Toscana “senza specifica”
Tali
lavoratori avranno 180 giorni di tempo
per presentare al Centro per l’impiego competente la dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro e da quel momento inizierà a decorrere il loro stato di
disoccupazione.
Armonizzazione
Al fine di armonizzare il nuovo sistema del
collocamento con le disposizioni previgenti e per far
salvi eventuali diritti acquisiti da particolari categorie di iscritti si
prevede:
l
Fino al 28.2.05 la possibilità di essere assunti ai
sensi della L.407/90 art.8 co.9 solo agli iscritti “disoccupati” (ex.
181/2000), che hanno già rilasciato o rilasceranno entro 180 gg. la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e che entro tale data potranno così maturare 24 mesi di iscrizione
nell’elenco anagrafico. Dopo tale data sarà valida per il riconoscimento degli
sgravi contributivi solo l’anzianità di disoccupazione maturata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 (297/02)
l
Per gli iscritti alla data del 31.12.02 nelle liste di
cui all’art.16 L. 56/87 sarà rilasciata a cura del Centro Impiego
un’attestazione relativa al punteggio correlato all’anzianità di iscrizione
maturata nelle suddette liste fino ad un massimo di anni 10 (pari a 74 punti).
Trattamento disoccupazione ordinaria
Con l’entrata in vigore della nuova normativa il
trattamento di disoccupazione ordinaria sarà riconosciuto solo ai “disoccupati”
(iscritti ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e succ. mod.
ed int.).
Per coloro che presenteranno domanda di assegno di disoccupazione entro il
28.2.03, sarà sufficiente l’iscrizione solo nell’elenco anagrafico fino al
27.8.03 (termine entro
il quale potranno rilasciare la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro)
CERTIFICAZIONI
Nel caso in cui la verifica riguardi l’attuazione di
norme che facciano riferimento all’anzianità di iscrizione nelle liste di
collocamento, la certificazione va riferita alla durata dello stato di
disoccupazione (classe disoccupati o inoccupati).
Per quanto attiene al requisito previsto dalle norme
vigenti “iscritto nelle liste di
collocamento” corrisponde l’iscrizione nell’elenco anagrafico e l’assegnazione
delle altre classi di cui al D.M. 30/5/01.
Nuovi obblighi per i datori di lavoro
(privati, enti
pubblici economici e pubbliche amministrazioni)
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale (o regionale) di cui al comma 1 e 2 dell’art. 7 del
D.Lgs.297/2002:
l
Comunicazione CONTESTUALE ai Centri per l’Impiego
della instaurazione di rapporti di lavoro subordinato compresi i rapporti di
lavoro domestico e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa,
compresi quelli dei soci lavoratori di cooperativa, di tirocini formativi o orientativi e di ogni
altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata
l
Comunicazione entro 5 giorni ai Centri Impiego di
proroga rapporti, trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno, trasformazione da contratto
formazione e da apprendistato a tempo indeterminato
l
Comunicazione entro 5 giorni delle cessazioni di rapporto
di lavoro per i rapporti a tempo indeterminato e, nel caso in cui il termine
non coincida con quello dichiarato al momento dell’assunzione, per i rapporti a
tempo determinato.
Semplificazione
amministrativa
Il decreto ministeriale (o regionale) stabilirà i
nuovi moduli per le comunicazione e le modalità di trasferimento dei dati alle
Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive
Dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale (o regionale) le comunicazione inviate dai datori di lavoro al Centro per l’Impiego sono valide ai fine
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dei soggetti
sopra indicati.
Avviamenti a selezione negli enti pubblici:
nuova normativa regionale dal 28.8.03
l
Reclutamento del personale per profili per i quali è
richiesto solamente la scuola dell’obbligo, fatti salvi ulteriori requisiti per
specifiche professionalità, tramite bandi gestiti in proprio.
l
Possibilità, ove le Amministrazioni non procedano in
proprio di inoltrare richiesta tramite i Centri Impiego competenti
territorialmente.
l
Pubblicazione avviso (con idonei mezzi e dandone
adeguata comunicazione rimettendone copia anche ai Centri Impiego competenti)
l
Periodo di pubblicazione non inferiore a 30
giorni(decorrenti dalla data di pubblicazione ) tale termine può essere ridotto
a 15 giorni per assunzioni a tempo determinato
l
Raccolta domande di adesione da parte dei lavoratori
interessati durante l’intero periodo di pubblicazione
l
Compilazione della graduatoria entro 15 giorni dalla
scadenza del bando previa verifica possesso dei requisiti dichiarati dai
lavoratori
l
Pubblicazione della graduatoria
l
Convocazione dei lavoratori aventi diritto secondo
l’ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva ,entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione della stessa
Domande di partecipazione
Sono presentate direttamente agli Enti ,salvo per le
richieste inoltrate ai Centri Impiego
Gli interessati autocertificano ai sensi del Dpr 445/2000 il possesso dei requisiti indicati nell’avviso
Le condizioni richieste devono essere possedute dagli
interessati alla data di pubblicazione dell’avviso
La pubblica
amministrazione è tenuta a verificare con il Centro per l’Impiego la veridicità
delle autocertificazioni
I Centri Impiego forniranno su richiesta ai lavoratori apposite certificazioni
relative al Bonus Anzianità e Bonus status Disoccupato
Possono presentare domanda tutti coloro che sono inseriti nell’elenco
anagrafico dei lavoratori a qualsiasi titolo
Struttura del punteggio
Base di partenza punti 1000
l
Bonus per un massimo di 10 anni di anzianità maturata alla data del
31.12.2002 (max. 74 punti) per coloro che a tale data risultavano iscritti
nelle liste art.16 Legge 56/87 (allegato B regolamento regionale)- detrazione
l
Carico familiare (allegato A regolamento regionale) -
detrazione
l
Bonus di 30
punti per coloro che hanno effettuato la dichiarazione ai sensi D.lgs. N181(status di disoccupato o inoccupato)-detrazione
l
Reddito lavoratore (somma): Allegato B regolamento regionale
Bando di assunzione
La pubblicazione
dell’offerta di lavoro pubblico deve contenere:
l
Numero delle assunzioni che si intendono effettuare
l
Qualifica e profilo professionale e relativo
inquadramento contrattuale
l
Mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori
l
Tipologia contrattuale offerta (tempo indeterminato –
determinato – Part time ecc)
l
Requisiti professionali richiesti
l
Modalità e luogo di svolgimento prova selettiva (con
indicazione della data, dell’ora, del luogo e dei contenuti)
l
Termini per la presentazione delle domande
l
Eventuali riserve previste dalla Legge
l
Dichiarazione rispetto adempimenti previsti dalla
Legge 68/99
l
Durata di validità della graduatoria nell’ipotesi di
assunzioni a tempo determinato
l
Motivi giustificativi l’assunzione a tempo determinato
l
Rispetto delle disposizioni della Legge 903/77
l
L’organo al quale presentare ricorso nei casi previsti
dalle normative vigenti
l
Termini per la presentazione del ricorso
I contenuti
citati sono obbligatori sia per offerte gestite in proprio che per offerte
gestite tramite i Centri per l’Impiego