CIRCONDARIO DELLA VAL DI CORNIA

Campiglia M.ma, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Provincia di Livorno

CENTRO PER L'IMPIEGO DI PIOMBINO

 

 

 

La riforma del collocamento

 

 

Il Regolamento Regionale

e  la nuova normativa

 

 

 

Fonti Normative

 

 

lLegge 56/87 art.16

lD.p.c.m. 27.12.1988 G.U n°306 del 31.12.1988

lD.p.r. 09.05.1997 n 487

lLegge Regionale 6 agosto 1998, n° 52

lDecreto Legislativo 30.03.2001 n°165

lDecreto legislativo 21.04.2000 n°181

lD.p.r. 442/2000 e D.M. 30 Maggio 2001

lDecreto legislativo 6 settembre 2001 n° 368

lDelibera Regionale  1223 del 12.11.01

lDecreto legislativo 19.12.2002 n°297

lDelib D.p.r. 442/2000 era Regionale 1475 del 23.12.02

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida riforma

 

 

Ø    Porre al centro del sistema non l’iscritto liste di collocamento ma la persona priva di occupazione che sia alla ricerca attiva di un lavoro

 

Ø    Riformulare la definizione giuridica di “stato di disoccupazione “ sostituendo a “iscritto liste di collocamento” una definizione di natura sostanziale “essere senza lavoro, immediatamente disponibile ad una occupazione”

 

Ø    Sostituire il controllo burocratico della disoccupazione con un’azione attiva di prevenzione

 

 

 

 

 

 

Elenco anagrafico

 

Novità:

 

l    Istituzione dell’ “elenco anagrafico dei lavoratori”

 

l    Abrogazione liste ordinarie di collocamento e liste provinciali art. 16 Legge 56/87

 

l    Mantenimento liste speciali “ Disabili” e “Liste di mobilità” e “Lista nazionale lavoratori dello spettacolo”

 

l    Abrogazione del libretto di lavoro.

I Centri per l’impiego rilasceranno, su richiesta dei lavoratori,  idonea certificazione (scheda anagrafica e scheda professionale).

 

 

 

Inserimento elenco anagrafico

 

 

E’ consentito a tutti i lavoratori DOMICILIATI nel territorio del Centro per l’impiego dove si vuole essere inseriti:

 

l     A domanda dei lavoratori che indipendentemente dallo stato occupazionale intendano avvalersi dei servizi del centro

l     D’ufficio per i lavoratori per i quali il Centro Impiego riceve comunicazioni obbligatorie provenienti da datori di lavoro o Enti previdenziali o Uffici che gestiscono liste speciali

l     A tutti i lavoratori precedentemente iscritti nelle liste di collocamento ordinarie o speciali

 

Ai lavoratori iscritti (o trasferiti d’ufficio) viene attribuita la classificazione secondo le classi e specifiche indicate nell’allegato D del D.M. 30.7.01 –occupati, inoccupati, disoccupati e altri - )

 

 

Permanenza nell’elenco

 

Per tutta la durata della vita lavorativa salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni :

        ·  richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;

        · raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l’impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;

        ·  decesso del lavoratore;

·  scadenza del permesso di soggiorno o “decorrenza di un periodo pari a 6 mesi successivi alla perdita del lavoro, ovvero maggior periodo, fino alla scadenza del permesso di soggiorno”, per i lavoratori extracomunitari   

 

 

 

Stato di disoccupazione

 

Viene riconosciuto al contestuale verificarsi delle seguenti tre condizioni:

 

l    non essere impegnato in alcuna attività lavorativa

l    essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro

l    svolgere una qualche azione di ricerca attiva di lavoro

 

 

 

 

Immediata disponibilità al lavoro

 

 

È oggettivamente verificata dalla disponibilità ad accettare un proposta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

 

l     Rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o temporaneo con durata superiore almeno a otto mesi (quattro se si tratta di “giovani”)

l     Sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 km. o raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal domicilio del lavoratore

l     Proposta di lavoro professionalmente congrua, vale a dire riferita al profilo professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità all’atto dell’intervista o del colloquio di orientamento

 

 

 

 

I servizi a favore dei “nuovi” disoccupati

 

 

l    Colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione

l    Proposte di inserimento lavorativo o formativo o di riqualificazione professionale

l    Seminari informativi e orientativi

l    Azioni concordate con il disoccupato (tirocini, bilancio di competenze…)

 

 

 

 

 

Mantenimento stato di disoccupazione

 

 

CONSERVAZIONE:

 

l      A seguito svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione pari Euro 6.197 annui per i lavoratori dipendenti e 3.098 euro annui per lavoratori autonomi (la cifra sarà adeguata annualmente secondo quanto stabilito a livello nazionale)

 

 

SOSPENSIONE :

 

l      A seguito accettazione di un offerta di lavoro a tempo determinato inferiore a 8 mesi per i lavoratori di età superiore a 25 anni e 4 mesi per i giovani fino a 25 anni si ha la  sospensione dello stato di disoccupazione nel caso in cui superi il reddito minimo personale escluso da imposizione.

Sono fatti salvi i rapporti a tempo determinato instaurati con la disciplina previgente.

 

 

 

 

 

Perdita dello stato di disoccupazione

 

Nel caso di assunzione al lavoro o svolgimento di una attività autonoma, salvo i casi di compatibilità

E’ disposta con atto motivato del Centro per l’Impiego allorché ricorra una delle seguenti condizioni

mancata presentazione al colloquio di orientamento e/o alle successive interviste periodiche e alle azioni concordate e disposte dai servizi competenti

rifiuto ingiustificato  di una offerta di lavoro professionalmente congrua secondo quanto concordate con il Centro per l’impiego durante il colloquio di orientamento

mancata adesione ad una proposta di inserimento lavorativo o di formazione e/o di riqualificazione formulata dal Centro per l’impiego, dalla quale si evinca una sostanziale indisponibilità del lavoratore

Nel caso di mancata presentazione è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente

 

 

 

Fase transitoria

 

ATTUAZIONE ELENCO ANAGRAFICO dal 1.3.2003:

 

l     Tutti i lavoratori precedentemente iscritti ai sensi del D.Lgs. 181/2000 sono trasferiti nella classe dei disoccupati conservando la relativa anzianità di disoccupazione maturata

l     I lavoratori precedentemente iscritti  solo alle liste del collocamento ordinario sono trasferiti nelle classe “ALTRI” nella specifica appositamente individuata dalla Regione Toscana “senza specifica”

     Tali lavoratori avranno 180 giorni  di tempo per presentare al Centro per l’impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e da quel momento inizierà a decorrere il loro stato di disoccupazione.

 

 

Armonizzazione

 

Al fine di armonizzare il nuovo sistema del collocamento con le disposizioni previgenti e per far salvi eventuali diritti acquisiti da particolari categorie di iscritti si prevede:

l      Fino al 28.2.05 la possibilità di essere assunti ai sensi della L.407/90 art.8 co.9 solo agli iscritti “disoccupati” (ex. 181/2000), che hanno già rilasciato o rilasceranno entro 180 gg. la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e che entro tale data  potranno così maturare 24 mesi di iscrizione nell’elenco anagrafico. Dopo tale data sarà valida per il riconoscimento degli sgravi contributivi solo l’anzianità di disoccupazione maturata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 (297/02)

l      Per gli iscritti alla data del 31.12.02 nelle liste di cui all’art.16 L. 56/87 sarà rilasciata a cura del Centro Impiego un’attestazione relativa al punteggio correlato all’anzianità di iscrizione maturata nelle suddette liste fino ad un massimo di anni 10 (pari a 74 punti).

 

 

 

 

 

Trattamento disoccupazione ordinaria

 

 

Con l’entrata in vigore della nuova normativa il trattamento di disoccupazione ordinaria sarà riconosciuto solo ai “disoccupati” (iscritti ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e succ. mod. ed int.).

Per coloro che presenteranno  domanda di assegno di disoccupazione entro il 28.2.03, sarà sufficiente l’iscrizione solo nell’elenco anagrafico fino al 27.8.03 (termine entro

il quale potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)

 

CERTIFICAZIONI

 

Nel caso in cui la verifica riguardi l’attuazione di norme che facciano riferimento all’anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la certificazione va riferita alla durata dello stato di disoccupazione (classe disoccupati o inoccupati).

Per quanto attiene al requisito previsto dalle norme vigenti  “iscritto nelle liste di collocamento” corrisponde l’iscrizione nell’elenco anagrafico e l’assegnazione delle altre classi di cui al D.M. 30/5/01.

 

 

 

Nuovi obblighi per i datori di lavoro

(privati, enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni)

 

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale (o regionale) di cui al comma 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs.297/2002:

 

l      Comunicazione CONTESTUALE ai Centri per l’Impiego della instaurazione di rapporti di lavoro subordinato compresi i rapporti di lavoro domestico e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, compresi quelli dei soci lavoratori di cooperativa,  di tirocini formativi o orientativi e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata

l      Comunicazione entro 5 giorni ai Centri Impiego di proroga rapporti, trasformazioni da tempo parziale a  tempo pieno, trasformazione da contratto formazione e da apprendistato a tempo indeterminato

l      Comunicazione entro 5 giorni delle cessazioni di rapporto di lavoro per i rapporti a tempo indeterminato e, nel caso in cui il termine non coincida con quello dichiarato al momento dell’assunzione, per i rapporti a tempo determinato.

 

 

 

Semplificazione amministrativa

 

Il decreto ministeriale (o regionale) stabilirà i nuovi moduli per le comunicazione e le modalità di trasferimento dei dati alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive

 

Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (o regionale) le comunicazione inviate dai datori di lavoro  al Centro per l’Impiego sono valide ai fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dei soggetti sopra indicati.

 

 

 

Avviamenti a selezione negli enti pubblici:

nuova normativa regionale dal 28.8.03

 

 

l      Reclutamento del personale per profili per i quali è richiesto solamente la scuola dell’obbligo, fatti salvi ulteriori requisiti per specifiche professionalità, tramite bandi gestiti in proprio.

l      Possibilità, ove le Amministrazioni non procedano in proprio di inoltrare richiesta tramite i Centri Impiego competenti territorialmente.

l      Pubblicazione avviso (con idonei mezzi e dandone adeguata comunicazione rimettendone copia anche ai Centri Impiego competenti)

l      Periodo di pubblicazione non inferiore a 30 giorni(decorrenti dalla data di pubblicazione ) tale termine può essere ridotto a 15 giorni per assunzioni a tempo determinato

l      Raccolta domande di adesione da parte dei lavoratori interessati durante l’intero periodo di pubblicazione

l      Compilazione della graduatoria entro 15 giorni dalla scadenza del bando previa verifica possesso dei requisiti dichiarati dai lavoratori

l      Pubblicazione della graduatoria

l       Convocazione dei lavoratori aventi diritto secondo l’ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva ,entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa

 

 

 

Domande di partecipazione

 

Sono presentate direttamente agli Enti ,salvo per le richieste inoltrate ai Centri Impiego
Gli interessati autocertificano ai sensi del Dpr 445/2000 il possesso dei requisiti indicati nell’avviso

Le condizioni richieste devono essere possedute dagli interessati alla data di pubblicazione dell’avviso

 

La pubblica amministrazione è tenuta a verificare con il Centro per l’Impiego la veridicità delle autocertificazioni


I Centri Impiego forniranno su richiesta ai lavoratori apposite certificazioni relative al Bonus Anzianità e Bonus status Disoccupato


Possono presentare domanda tutti coloro che sono inseriti nell’elenco anagrafico dei lavoratori a qualsiasi titolo



 

 

 

Struttura del punteggio

 

 

Base di partenza punti 1000

 

l     Bonus per un massimo di 10 anni di anzianità maturata alla data del 31.12.2002 (max. 74 punti) per coloro che a tale data risultavano iscritti nelle liste art.16 Legge 56/87 (allegato B regolamento regionale)- detrazione

l     Carico familiare (allegato A regolamento regionale) - detrazione

l     Bonus di 30 punti per coloro che hanno effettuato la dichiarazione ai sensi D.lgs. N181(status di disoccupato o inoccupato)-detrazione

l     Reddito lavoratore (somma):  Allegato B regolamento regionale

 

 

 

Bando di assunzione

 

La pubblicazione  dell’offerta di lavoro pubblico deve contenere:

 

l       Numero delle assunzioni che si intendono effettuare

l       Qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale

l       Mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori

l       Tipologia contrattuale offerta (tempo indeterminato – determinato – Part time ecc)

l       Requisiti professionali richiesti

l       Modalità e luogo di svolgimento prova selettiva (con indicazione della data, dell’ora, del luogo e dei contenuti)

l       Termini per la presentazione delle domande

l       Eventuali riserve previste dalla Legge

l       Dichiarazione rispetto adempimenti previsti dalla Legge 68/99

l       Durata di validità della graduatoria nell’ipotesi di assunzioni a tempo determinato

l       Motivi giustificativi l’assunzione a tempo determinato

l       Rispetto delle disposizioni della Legge 903/77

l       L’organo al quale presentare ricorso nei casi previsti dalle normative vigenti

l       Termini per la presentazione del ricorso

 

I contenuti citati sono obbligatori sia per offerte gestite in proprio che per offerte gestite tramite i Centri per l’Impiego