La Sindaca di Campiglia Marittima ha emanato un'ordinanza, la n. 9 del 21 luglio 2022, con oggetto "Applicazione misure di prevenzione rischio incendi boschivi" che prende avvio dal periodo particolarmente a rischio di incendi boschivi che provocano gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, e rappresentano un grave pericolo per l'incolumità pubblica e privata; considerati gli atti comunali che normano la materia, ovvero il regolamento di Polizia Rurale e il Piano Comunale di Protezione Civile, nonché il Regolamento forestale della Toscana, si ricorda che nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate anche l'accensione di fuochi e di carbonaie; l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville; l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili. L’accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze. A seguito di tali premesse la sindaca ordina quanto segue:
1) Aree a coltura cerealicola o foraggera
I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi
regionale in corso di validità.
3) Attività turistiche e ricettive
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto
previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.
4) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
5) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Allegato: | cs-ordinanza-incendi-26.07.2022.pdf |
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