Disciplinare per l’accesso nella Zona aTraffico Limitato “ZTL del centro storico di Campiglia Marittima anno 2023
Art. 1 - Finalità’
Il presente atto disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella “ZTL” del centro storico di Campiglia Marittima (LI), così come delimitata nella cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 21 marzo 1990, confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 2 marzo 2016, come modificato con atto di G.C. n. 77 del 25/05/2017.
Art. 2 - Vigenza della “ZTL”
la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Capoluogo è vigente dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, dal 15 di giugno, al 15 di settembre di ciascun anno solare.
Art. 3 - Modalità di accesso nella “ZTL”
Nel periodo e nelle fasce orarie suddette in cui l’accesso alla “ZTL” è vietato, potranno accedere esclusivamente i seguenti utenti con le modalità e le limitazioni di seguito indicate:
lett. A) – i cittadini residenti anagraficamente all’interno del perimetro della “ZTL” (Contrassegno“R”) (con riferimento alle sole persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare) che non abbiano altra alternativa di transito per raggiungere la propria residenza, in relazione ai veicoli (compresi i motocicli e i ciclomotori) di loro proprietà o in usufrutto o in locazione finanziaria e, comunque, in uso esclusivo (uso desumibile da specifico atto notorio del proprietario del veicolo) in regola con le norme del Codice della Strada, che potranno, comunque, essere condotti solo dal titolare o familiari conviventi, presenti nello stesso stato di famiglia;
L’accesso è consentito esclusivamente dalle ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino la totale interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
Salvo specifica segnaletica di divieto, l’accesso a senso unico di marcia in Via XXV Luglio e in Via A. Moro (con esclusione dell’accesso all’interno delle vecchie mura perimetrali il centro storico) è sempre consentito (0-24) nei giorni feriali e festivi, al solo fine di consentire la sosta dei veicoli in uso ai titolari del contrassegno “R” (residenti nel centro storico);
lett. A-bis) – i cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all’interno della “ZTL”, non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia M/ma, con riferimento alle sole persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare) che non abbiano altra alternativa di transito per raggiungere la propria residenza, in relazione a un solo veicoli di loro proprietà o in usufrutto o in locazione finanziaria e, comunque, in uso esclusivo (uso desumibile da specifico auto certificazione del proprietario del veicolo) in regola con le norme del Codice della Strada, che potrà essere condotto solo dal titolare o familiari conviventi, presenti nello stesso stato di famiglia;
L’accesso nella ZTL è consentito, come per i residenti anagrafici, limitatamente al periodo di effettivo soggiorno, esclusivamente dalle ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino la totale interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
lett. B) – i proprietari di autorimesse e gli utilizzatori di aree private idonee allo stazionamento di veicoli, i quali siano in grado di dimostrare la titolarità esclusiva di tutta o di parte del garage o dell’area privata.
L’accesso è sempre consentito, per raggiungere l’autorimessa o l’area privata, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico e, pertanto, la concreta impossibilità da parte dell’utenza di raggiungere il luogo di ricovero del veicolo.
lett. C) - le persone regolarmente alloggiate nelle strutture ricettive ubicate all’interno della “ZTL”, limitatamente al periodo di effettivo soggiorno, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
lett. C-bis) - le persone regolarmente alloggiate in strutture private ubicate all’interno della “ZTL”, limitatamente al periodo di effettivo soggiorno (minimo sette giorni) nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
lett. D) - i titolari degli esercizi di vicinato e/o titolari di pubblici esercizi e/o somministrazione alimenti e bevande che avessero la comprovata necessità di approvvigionamento o di effettuare interventi tecnici urgenti e inderogabili, che potenzialmente potrebbero limitare o addirittura impedire lo svolgimento della attività commerciale, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, per il tempo, da concordare preventivamente con la Polizia Municipale, strettamente necessario a risolvere l’eventuale contingenza, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
lett. D-bis) - i titolari di pubblici esercizi e/o somministrazione di alimenti e bevande che, nelle ore serali, forniscono in modo continuativo un servizio di recapito dei loro prodotti direttamente presso le abitazioni dei consumatori finali, servendosi esclusivamente di veicoli a due ruote appositamente attrezzati e a norma con l’attuale normativa in materia di trasporto degli alimenti, possono espletare tale attività nei giorni feriali e festivi dalle ore 18:00 alle ore 22:00, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
lett. D-ter) – i titolari dei panifici e/o di altre attività presenti nel “centro storico” che debbono effettuare l’approvvigionamento di altre strutture commerciali nelle prime ore del mattino, nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 alle ore 08:30 di tutti i giorni festivi;
lett. E) - le ditte edili e le altre ditte artigianali che avessero la necessità di operare interventi di manutenzione con attrezzature che non fossero ragionevolmente trasportabili a “mano” o con altri mezzi diversi da un veicolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 18:00 dei giorni feriali, per il periodo di tempo necessario all’esecuzione dei lavori, con direttrice di transito e sosta da stabilire preventivamente, di volta in volta, con la Polizia Municipale. Nel caso la durata dei lavori interessi in modo continuativo uno o più giorni lavorativi, verrà rilasciata autorizzazione per il periodo richiesto, con esclusione dei giorni in cui il centro storico risulti interdetto al traffico per manifestazioni e/o trattenimenti pubblici.
lett. F) - chiunque dimostri di avere la necessità urgente e improcrastinabile di accedere nella “ZTL”, con valutazione, di volta in volta, da parte della Polizia Municipale nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico.
lett. G) - chiunque, in seguito ad una precisa disposizione del Sindaco o dell’Assessore delegato, con limitazioni e fasce orarie stabilite dai medesimi Organi di Governo, in base alla specifica richiesta avanzata tramite la Polizia Municipale, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
Art. 4 - Modalità della sosta veicolare nella “ZTL”
a) ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. A) (residenti anagrafici) è vietata la sosta veicolare nella vie e piazze della “ZTL” eccetto:
-Via XXV Luglio e Via A. Moro (ambedue le strade transitabili, esclusivamente nel senso unico di marcia attualmente consentito) 0-24 nei giorni feriali e festivi, se non espressamente vietato da specifica segnaletica temporanea, così come disposto dall’art. 3 lett. A) 3°capoverso;
-all’interno delle mura perimetrali del centro storico, dove non espressamente vietato, per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico di persone con palese difficoltà a deambulare, nonché per il carico e lo scarico di merci ingombranti.
Durante il periodo di vigenza della “ZTL”, ai cittadini residenti anagraficamente sarà fornito un apposito contrassegno “R” che, apposto su uno dei veicoli di loro proprietà o in uso esclusivo, consentirà la sosta di tale veicolo in apposite aree riservate poste all’esterno nelle immediate adiacenze del centro storico, individuate, di anno in anno, con specifica ordinanza.
a-bis)- ai cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all’interno della “ZTL”, non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia M/ma, autorizzati al atransito nella “ZTL” in rif. alla lett. A-bis del presente disciplinare, è vietata la sosta veicolare nella vie e piazze della “ZTL”. In deroga, la sosta veicolare è esclusivamente consentita in corrispondenza o nelle immediate adiacenze dell’immobile di loro proprietà, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il carico e lo scarico di persone e/o di merci;
b)-ai titolari delle autorizzazioni di cui alla lett. B) è vietata la sosta veicolare nella vie e piazze della “ZTL”
c)-ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. C), dove non espressamente vietato, è consentita la sosta per carico e scarico merci, per un massimo di 30 minuti, con l’indicazione obbligatoria dell’ora di arrivo, in corrispondenza o nelle immediate adiacenze della struttura ricettiva o della struttura privata che li ospita;
d)-ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. D) e alla lett. E), è consentita la sosta nel centro storico, per il tempo e in luogo da stabilire, di volta in volta, con la Polizia Municipale;
e) ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. D-bis) è consentita la sosta in tutto il centro storico per il tempo strettamente necessario al carico e alla consegna dei prodotti presso le abitazioni dei consumatori finali e a condizione di non recare intralcio pedonale;
f) ai titolari di cui alla lett. D-ter) è consentita la sosta di fronte al loro esercizio commerciale per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico merci.
Art. 5 - Efficacia delle autorizzazioni
Tutte le autorizzazioni cesseranno di avere efficacia in caso di chiusura, anche parziale, del “Centro Storico” per manifestazioni programmate al suo interno. Tale chiusura, con conseguente divieto di transito e di sosta veicolare per “tutti” (autorizzati e non autorizzati) sarà evidenziata in un apposito pannello a "messaggio variabile” posizionato in corrispondenza degli accessi alla “ZTL”, controllati automaticamente con telecamera, che riporterà la seguente dicitura: “ZTL ATTIVA X TUTTI”.
Art. 6 - Esclusione dalla presente regolamentazione
IN SEGUITO AD UNA RICHIESTA PREVENTIVA ALLA POLIZIA MUNICIPALE
SONO ESCLUSI DALLE SOPRA RIPORTATE DISPOSIZIONI:
- I veicoli di Polizia, Pronto Soccorso, in uso e/o a servizio di persone invalide munite dell’apposita autorizzazione di cui all’art. 188 comma 2° del CdS e tutti i mezzi di pronto intervento degli Enti (Comune, Telecom, Enel, USL ecc.) recanti il contrassegno specifico, in servizio urgente di pronto intervento e, riguardo ai veicoli USL, anche quelli in servizio di assistenza domiciliare;
- I veicoli adibiti allo spazzamento e/o alla raccolta dei rifiuti nel centro storico;
I veicoli di “partecipanti a cerimonie nuziali” (al massimo n. 3 auto);
I veicoli funzionali alle onoranze funebri, per i quali è fatto obbligo di sostare nei luoghi più vicini alla cerimonia senza recare intralcio alla circolazione (al massimo n. 3 auto);
I veicoli in uso e/o al servizio dei medici dell'ASL o loro sostituti in servizio domiciliare;
I velocipedi;
I taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente in servizio attivo;
I veicoli a propulsione elettrica.
Art. 7 - Varchi di controllo automatico degli accessi nella “ZTL”
Il controllo degli accessi principali (escluso l’accesso di Via P.Gori) e dell’uscita dal centro storico avviene mediante dispositivi automatici (telecamere con visore ad infrarossi ) all’uopo omologati, nella fattispecie installati:
-all’inizio di Via XXV Luglio (Entrata nel “centro storico”)
-all’inizio di Via A. Moro /Piazza Gallistru (Entrata nel “centro storico”)
-alla fine di Via Roma (Uscita dal “centro storico”)
Tale impianto rileva tutti i tipi di veicoli non autorizzati al transito anche in retromarcia (peraltro non consentita trattandosi di strade a senso unico) rilasciando la prova fotografica relativa alla targa e al contesto (visura di insieme) del varco interessato che, costituirà la prova per il successivo accertamento d’ufficio della specifica violazione prevista dall’art. 7 comma 9 e comma 14 del Codice della Strada.
Allo scopo di ridurre al minimo eventuali contestazioni tra l’orario di attivazione / fine del predetto controllo automatico (che di fatto rilevando l’orario tramite web ha un errore intrinseco pressoché nullo) e l’orario risultante dagli strumenti di misura a disposizione degli utenti, è previsto uno scarto orario in favore di quest’ultimi di 3 (tre) minuti rispetto all’orario di vigenza della “ZTL” (In pratica l’apparato inizierà e terminerà la propria rilevazione rispettivamente tre minuti dopo l’orario effettivo di inizio della “ZTL” e tre minuti prima dell’orario effettivo del termine della vigenza della “ZTL”)
In corrispondenza di ogni varco è presente un pannello a messaggio variabile che può riportare le seguenti diciture:
“ZTL ATTIVA” (come da circolare M_INF.SITRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005050.28-06-2019)
“ZTL CLOSED”
Il transito dei veicoli non autorizzati viene rilevato con l’invio dei dati ad un server centrale, ubicato presso il Comando Polizia Municipale per la successiva verbalizzazione
Il transito è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati
“ZTL NON ATTIVA” (come da circolare M_INF.SITRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005050.28-06-2019)
“ZTL OPENED”
Nessun transito viene rilevato
Il transito è consentito liberamente a chiunque (autorizzati e non autorizzati)
“ZTL ATTIVA X TUTTI”
“CLOSED X ALL VEHICLES”
Il transito dei veicoli viene rilevato con l’invio dei dati ad un server centrale, ubicato presso il Comando Polizia Municipale per la successiva verbalizzazione L’accesso alla “ZTL” è interdetto a “tutti” gli utenti autorizzati e non autorizzati
Il controllo strumentale di cui sopra viene temporaneamente sospeso, per motivi gestionali ed operativi, nei giorni in cui il centro storico del Capoluogo è interessato dalle manifestazioni denominate “Calici di Stelle” e “Apriti Borgo”, che di norma si svolgono rispettivamente il 10 agosto e dall’11 agosto al 15 agosto di ogni anno, durante le quali, in alternativa al controllo remoto degli accessi, è prevista la messa in opera di altri sistemi strutturali e coattivi di interdizione del traffico veicolare, in modo da assicurare il totale impedimento del transito.
Art. 8 - Rilascio delle autorizzazioni
1-le autorizzazioni al transito nella “ZTL”, saranno rilasciate dal personale della Polizia Municipale o da altro personale idoneo a svolgere tale attività, in seguito ad istanza da parte degli aventi diritto, come di seguito indicato:
1/a) relativamente ai residenti anagrafici all’interno della “ZTL” (rif. Art. 3 Lett. A) del presente regolamento) utilizzando lo specifico modello fornito dalla Polizia Municipale, dove, tra l’altro, il richiedente dovrà indicare le targhe di tutti i veicoli (compresi ciclomotori e motocicli) di proprietà o detenuti ad altro titolo, delle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, esibendo, a tal fine, la carta di circolazione di ciascun veicolo;
1/a-bis) in rif. all’art. 3 Lett. A.bis) del presente disciplinare, i cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all’interno della “ZTL”, non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia M/ma dovranno comunicare alla Polizia Municipale la targa del veicolo di proprietà o in uso alle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, del quale intendono avvalersi esibendo, a tal fine, la carta di circolazione del veicolo. I medesimi dovranno, inoltre comunicare il periodo di permanenza a Campiglia M/ma e auto certificare (con le conseguenze di Legge nel caso di dichiarazione mendace) il titolo di proprietà dell’immobile. Nella fattispecie, la targa del veicolo autorizzato al transito sarà inserita nelle liste “bianche” degli apparati di controllo, senza alcun rilascio di specifiche autorizzazioni e/o contrassegni;
1/b) relativamente ai proprietari o utilizzatori di autorimesse o aree private idonee allo stazionamento di veicoli (rif. Art. 3 lett. B) del presente disciplinare) utilizzando lo specifico modello fornito dalla Polizia Municipale, dove il richiedente dovrà indicare le targhe di tutti i veicoli (compresi ciclomotori e motocicli) che possono essere fatti stazionare nell’autorimessa o nella a proprietà privata, di cui dovrà
dichiarare, mediante autocertificazione, il titolo di possesso, di comodato o, comunque, di utilizzo esclusivo, anche temporaneo.
1/c) in rif. all’art. 3 lett. C) del presente disciplinare, i titolari delle strutture ricettive ubicate nella “ZTL”, dovranno comunicare, di volta in volta, in forma scritta alla Polizia Municipale le targhe dei veicoli di proprietà o in uso ai loro clienti e il loro periodo di permanenza presso le strutture ricettive in questione. Nel caso specifico l’autorizzazione consisterà semplicemente in un “visto” sull’elenco nominativo comunicato;
1/c-bis) in rif. all’art. 3 lett. C-bis) del presente disciplinare, le persone regolarmente alloggiate in strutture private ubicate all’interno della “ZTL”, per un periodo superiore a sette giorni, dovranno comunicare, di volta in volta, in forma scritta alla Polizia Municipale la targa di uno dei veicoli di proprietà o in uso e il loro periodo di permanenza presso le strutture private in questione, allegando a tal fine copia dello specifico titolo dal quale possa desumersi con certezza la temporanea disponibilità dell’immobile;
1/d) in riferimento all’art. 3 lett. D) – lett. E) e lett. F), i soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione dovranno contattare preventivamente il Comando Polizia Municipale. Nel caso specifico, verrà valutata, caso per caso, da parte della Polizia Municipale l’opportunità di rilasciare un’autorizzazione scritta o verbale.
1/d-bis) in riferimento all’art. 3 lett. D-Bis, i soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione, dovranno contattare preventivamente il Comando Polizia Municipale, che effettuati i dovuti accertamenti, inserirà le targhe dei ciclomotori o del motocicli all’interno delle liste “bianche” dell’apparato di rilevamento automatico.
1/d-ter) in riferimento all’art. 3 lett. D-ter, i soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione, dovranno contattare preventivamente il Comando Polizia Municipale, che effettuati i dovuti accertamenti, inserirà le targhe dei veicoli all’interno delle liste “bianche” dell’apparato di rilevamento automatico
Art. 9 - Contatti
Comando Polizia Municipale di Campiglia Marittima (LI)
Telefono: 0565 / 839333 dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dal 1°giugno al 30
settembre
dalle ore 07:00 alle ore 24:00 dal 1°luglio al 31 agosto
e-mail: polizia@comune.campigliamarittima.li.it
Note:
nel caso un soggetto non autorizzato avesse la necessità urgente e inderogabile di accedere nella “ZTL” e non fosse possibile contattare preventivamente la Polizia Municipale, entro 24 (ventiquattro) ore dall’accesso, il medesimo utente dovrà comunicare alla Polizia Municipale l’accaduto fornendo una chiara ed esaustiva motivazione.
Area riqualificata Venturina Terme. Chiusura periodo estivo. Regolamentazione temporanea del traffico veicolare in Via Indipendenza nel tratto da Via dell’Unità e Via E. Cerrini, dal giorno 15/06/2023 sino al 15/09/2023, dalle ore 20:00 alle ore 24:00
dal giorno 15/06/2023 al giorno 15/09/2023, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di ciascun giorno:
1) l’istituzione del divieto di transito veicolare e sosta, con rimozione coatta dei veicoli, in Via Indipendenza nel tratto compreso tra Via dell’Unità e Via Enos Cerrini e la contestuale posa di n. 2 barriere mobili su ruote, a Nord e a Sud dell’area, dotate di sistema automatizzato di scorrimento, anche con funzioni di safety. In deroga a quanto ordinato, possono accedere e sostare in qualsiasi momento all’interno dell’area riqualificata di Venturina Terme, in Via Indipendenza nel tratto da Via dell’Unità a Via E. Cerrini, senza necessità di titoli autorizzativi, le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli istituzionali degli organismi pubblici, i veicoli di Polizia, i veicoli dei Vigili del Fuoco;
- veicoli di pronto soccorso e trasporto sanitario;
- i veicoli di pronto intervento degli Enti (Comune, Telecom, Enel, ASL, gestore rete idrica, gestore rete gas, ecc.) recanti il contrassegno specifico dell’ente di appartenenza;
- veicoli della Pubblica Amministrazione;
- veicoli per la pulizia e la raccolta dei rifiuti;
- veicoli adibiti e strumentali alle attrazioni e manifestazioni e/o trattenimenti pubblici autorizzati per scarico/carico delle attrezzature e di scena;
2) la seguente regolamentazione temporanea di disciplina veicolare nelle sotto elencate strade:
Via Trieste
- deroga al senso unico di marcia Sud-Nord (vigente, da Via Indipendenza verso Via Fiume), per i veicoli in uso a quelli dei residenti e/o proprietari di unità immobiliari, dotati di accesso con passi carrabili autorizzati, nella fascia oraria 20-24, nel tratto da Via Indipendenza a Via Fiume, mediante istituzione del senso unico alternato con precedenza per i veicoli che percorrono la strada da Sud a Nord, con apposizione del cartello di segnaletica verticale SENSO UNICO ALTERNATO, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto all’intersezione con Via Fiume e relativo cartello di senso unico alternato, con precedenza, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto nella parte opposta della strada (intersezione Via Indipendenza).
Via Fiume intersezione Via Trieste
- nella fascia oraria 20:00 – 24:00, deroga all’obbligo di svolta a sinistra o proseguire diritto, per i veicoli che provengono da Via Dante Alighieri, con la possibilità di svolta a destra, per quelli dei residenti diretti alle autorimesse, solo se autorizzati, dotati di passo carrabili.
Via F.lli Bandiera
- nella fascia oraria 20:00 – 24:00, deroga al senso unico di marcia Sud-Nord (vigente, da Via Indipendenza verso Via Fiume), all’altezza civico n. 9/b, per i veicoli in uso a quelli dei residenti e/o proprietari di unità immobiliari, dotati di accesso con passi carrabili autorizzati, fino al civico n. 5, mediante istituzione del senso unico alternato con precedenza per i veicoli che percorrono la strada da Sud a Nord, mediante apposizione del cartello della segnaletica verticale SENSO UNICO ALTERNATO, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto all’altezza del civico n. 9/b e relativo cartello di senso unico alternato, con precedenza, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto nella parte opposta della strada (all’altezza del civico n. 5).
Via G. Mazzini
nella fascia oraria 20:00 – 24:00, deroga al senso unico di marcia Nord-Sud (vigente, da Via Indipendenza verso Via Garibaldi/Via Cavallotti), per i veicoli in uso a quelli dei residenti e/o proprietari di unità immobiliari, dotati di accesso con passi carrabili autorizzati, mediante istituzione del senso unico alternato con precedenza per i veicoli che percorrono la strada da Nord a Sud, con apposizione del cartello della segnaletica verticale di SENSO UNICO ALTERNATO, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto all’intersezione con Via Garibaldi e relativo cartello di senso unico alternato, con precedenza, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto nella parte opposta della strada (intersezione Via Indipendenza).
Via G. Garibaldi
- nella fascia oraria 20:00 – 24:00, deroga al senso unico di marcia Ovest-Est (vigente, da Via Mazzini verso Via Cerrini), per i veicoli in uso a quelli dei residenti e/o proprietari di unità immobiliari, dotati di accesso con passi carrabili autorizzati, nel tratto da Via F. Cavallotti a Via G. Mazzini, mediante istituzione del senso unico alternato con precedenza per i veicoli che percorrono la strada da Ovest a Est, con apposizione del cartello della segnaletica verticale di SENSO UNICO ALTERNATO, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto all’altezza dell’intersezione con Via Cavallotti e relativo cartello di senso unico alternato, con precedenza, con pannello integrativo “SOLO AUTORIZZATI 20-24”, posto nella parte opposta della strada (intersezione Via Mazzini).
Via G. Garibaldi intersezione Via Cavallotti
- nella fascia oraria 20:00 – 24:00, deroga all’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uso a quelli dei residenti e/o proprietari di unità immobiliari, dotati di accesso con passi carrabili autorizzati.
Nel periodo e nelle fasce orarie suddette in cui l’accesso all’area riqualificata anzidetta è vietato, potranno accedere all’interno di essa esclusivamente i seguenti utenti, residenti e/o proprietari di unità immobiliari, nelle seguenti strade: Via Indipendenza (solo tratto interessato dalla chiusura al transito), Via Trieste, Via F.lli Bandiera, Via Mazzini, Via Garibaldi, nei tratti di strada laddove sono vigenti i sensi unici di marcia in uscita rispetto a Via Indipendenza, in deroga a questi, con le modalità e le limitazioni di seguito indicate:
– dietro presentazione di richiesta, i proprietari di autorimesse e gli utilizzatori di aree private idonee allo stazionamento di veicoli, dotati di passi carrabili autorizzati, i quali siano in grado di dimostrare la titolarità esclusiva di tutta o di parte del garage o dell’area privata.
L’accesso è consentito esclusivamente per raggiungere l’autorimessa o l’area privata, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nell’area anzidetta.
Le richieste di autorizzazione al transito in deroga alla vigente disciplina del traffico, per quanto sopra precisato, devono essere inviate solo ed esclusivamente:
- mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo: polizia@comune.campiglia.li.it
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Modalità di richieste e di trasmissione diverse da quelle suddette, non saranno prese in considerazione e ritenute invalide ai fini e per gli effetti della presente regolamentazione.
Al fine di garantire le condizioni di sicurezza contro l’accesso di veicoli nell’area interessata dalla manifestazione, la chiusura del tratto di strada suindicato sarà effettuata mediante il posizionamento di barriere stradali mobili.