In vigore la Zona a traffico limitato estiva nel centro storico

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Data:

18 Giugno 25

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E' in vigore e lo resterà fino al 15 settembre 2025 la Ztl del centro storico di Campiglia Marittima. Con l'ordinanza n. 54 del 13 giugno 2025 con oggetto "Regolamentazione temporanea della circolazione veicolare ed estensione delle aree di sosta riservate ai veicoli dei residenti, in tratti di strada e aree pubbliche, dal giorno 15 Giugno sino al giorno 15/09/2025 nel Capoluogo- Campiglia Marittima" Scattano le regole estive per circolazione e la sosta nel centro storico all'interno del circuito delle mura e nei parcheggi ad esso adiacenti.

La Zona Traffico Limitato (ZTL), è in vigore nel Capoluogo dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, nel periodo dal 15 Giugno al 15 di Settembre, con transito consentito ai soli autorizzati, prevede l’interdizione assoluta del traffico veicolare nel centro storico dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Valutata la necessità di modificare temporaneamente la viabilità perimetrale al centro storico, al fine di rendere più scorrevole e sicura la circolazione cercando e nel contempo, di incrementare gli spazi disponibili per la sosta dei veicoli, si è ritenuto di realizzare tale obiettivo mediante un unico “anello” viario percorribile a senso unico di circolazione secondo la direzione di marcia Via Veneto, Via della Libertà, Viale Guerrazzi e Viale Mussio, rendendo più fluido e scorrevole il traffico e aumentando, di fatto, gli spazi disponibili per la sosta dei veicoli, consentendo, ove possibile, lo stazionamento su ambo i lati di queste vie.

riportiamo il disposto dell'Ordinanza per maggiore chiarezza:

è istituito il senso unico di marcia nelle vie sotto elencate:
- in Viale F. Guerrazzi, con direzione di marcia consentita verso Viale Mussio;
- nel tratto di Viale Mussio compreso dall’intersezione con Via XXXV Luglio e l’accesso all’area di parcheggio sottostante il “Teatro comunale” con direzione consentita verso Via di San Vincenzo;
b) nelle medesime vie, viene consentita la sosta veicolare senza limiti di tempo con le seguenti modalità:
- in Viale Guerrazzi, anche sul lato sinistro, considerato il senso di marcia consentito, eccetto i tratti in cui vige specifico divieto;
- in Viale Mussio, su ambo i lati, eccetto i tratti in cui vige specifico divieto;
c) sono istituiti stalli di sosta dei veicoli, riservati ai residenti, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, nel
periodo dal 15 di Giugno al 15 Settembre 2025, nelle seguenti aree di sosta:
- in Via Vittorio Veneto lato valle, nel tratto dall’n. 1/b al civico n. 9;
- in Via Vittorio Veneto, nel tratto compreso dall’intersezione con la strada di accesso
al parcheggio pubblico, posta sotto le scuole Amici, per una lunghezza di circa 50,00 metri;
- in Viale Mussio, c.d. “sotto Rocca”, primo parcheggio nell’area attigua, lato monte, sottostante Via XXV Luglio;
- in Viale Mussio, c.d. “sotto Teatro”, nell’area di parcheggio attigua, lato monte, sottostante la struttura adibita a teatro comunale.
- in Via della Libertà, nel tratto dal civico n° 25 fino al civico n° 27;
- in Viale Mussio, nell’area comunale posta sulla parte Nord-Est di Viale Mussio, “ex campo di calcetto”, per n. 28 stalli di sosta;

Conseguentemente è istituito:
- il senso unico alternato all’interno della porzione d’area “ex campo di calcetto” da Viale Mussio per metri 20,00, con precedenza ai veicoli “in uscita” dal parcheggio in oggetto

- l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (Stop) e la contestuale istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dalla suddetta area di parcheggio (“ex campo di calcetto”);
- l’obbligo di proseguire diritto e la contestuale istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h su Viale Mussio, nel tratto prospiciente e in presenza dell’accesso (a destra) dell’area del parcheggio suddetto (“ex campo di calcetto”);

Saranno revocate le precedenti disposizioni se in contrasto con questa ordinanza in vigore.
Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalla Legge.

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