Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona
                                                                                        
I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona (di cui all’art.7 della l.r. 82/2009) erogati da soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo o da operatore individuale/badanti, possono chiedere l’accreditamento che attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale (art. 2 l.r. 82/2009).
Di seguito è possibile trovare tutte le informazioni relative alla procedura: tipologia di servizio, requisiti generali e specifici richiesti, modalità di presentazione dell’istanza, indicatori per l’autovalutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, disciplinati dalla l.r. 82/2009, sono:
Assistenza domiciliare 
	- Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio assistenziale
- Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio sanitaria per non autosufficienti
- Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio educativa
- Assistenza domiciliare erogata da operatore individuale (badante)
Altri servizi alla persona 
	- Altri servizi alla persona (es: Unità di strada, Telesoccorso e/o teleassistenza, Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Servizio di prossimità per il supporto alla domiciliarità, Trasporto sociale, ecc)
Requisiti per i servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona 
I requisiti per l’accreditamento sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e nelle Deliberazioni della Giunta regionale 245/2021 e s.m.i.
	- Requisiti specifici dei servizi di assistenza domiciliare e requisiti per il servizio di assistenza domiciliare erogato da operatori individuali ►►
- Requisiti altri servizi alla persona – Organizzazioni ►►
Per i servizi di assistenza domiciliare i requisiti richiesti fanno riferimento a:
	- elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori
- modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali
Per gli altri servizi alla persona i requisiti richiesti fanno riferimento a:
	-  elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi
- elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro
- modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori
Per gli operatori individuali/badanti i requisiti richiesti fanno riferimento a:
	- dati anagrafici dell'operatore
- formazione ed esperienze in campo assistenziale. L'operatore è in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale o è in grado di dimostrare una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno tre mesi o è attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale regolarmente iscritto all’Inps