- Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
- Il passo carrabile è una concessione (atto amministrativo) rilasciata dal Comune, che cede individualmente al richiedente una porzione di suolo pubblico. Pertanto non segue la compravendita né la successione, ma necessita obbligatoriamente di un apposito atto di volturazione a un nuovo concessionario.
- La voltura è un atto obbligatorio, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale ai sensi dell’art. 11 comma 2 e degli art. 42 e seguenti.
- Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della tariffa standard.
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