Ordinanza di sospensione del mercato settimanale fino al 31 luglio, salvo diverse disposizioni

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Data:

26 Marzo 20

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Emessa questa mattina l'Ordinanza sindacale n.14/2020, ecco un estratto.

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (art.50 del D.Lgs. 267/2000).


IL SINDACO


Visto il DPCM 11 marzo 2020 il quale introduce sul territorio nazionale ulteriori disposizioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID- 19; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
mondiale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo della pandemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale; Considerato che nella ratio del DPCM 11 marzo 2020 le attività ivi richiamate devono comunque garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché evitare qualsiasi tipo di assembramento;
Considerato che il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto ulteriori restrizioni in riferimento alla mobilità delle persone al fine di contrastare più efficacemente la diffusione del COVID-19 Considerato che non può essere garantito il controllo ed il rispetto delle disposizioni, anche in considerazione del fatto che il corpo di Polizia Municipale è impegnato nelle numerose attività legate all’emergenza in oggetto;

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale previsto per il giorno giovedì a Campiglia M.ma e venerdì a Venturina Terme nuovamente al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel DPCM 22 marzo 2020
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e sino al 31 luglio 2020 compreso, termine dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.

In allegato il testo originale dell'ordinanza