IL SINDACO
Visto l’art. 1932 del Codice dell’arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
NOTIFICA:
1. - Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, che nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.
2. - I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
3. - La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell’art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010. Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito sul presente sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 1° gennaio 2025
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D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Art. 1932 - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA
1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale
ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il
diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva
del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo
di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva
possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con
apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto
o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del
procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
Art. 1933 - DOMICILIO LEGALE
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la
madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi
dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli
di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di
guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
b) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010) i
giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre,
abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale
domicilio in altro comune;
c) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010)
i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in
mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano
privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi
compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d),
non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio
legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la
sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica;
ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato
dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il
comune di Roma