La Sindaca ha emesso un'ordinanza di divieto allo spargimento di concimi, anche con digestato dei depuratori

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Data:

11 Agosto 25

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Questa mattina la sindaca Alberta Ticciati ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente di divieto temporaneo di spargimento di concimi, anche con digestato dei depuratori sul territorio comunale per motivi di emissioni di cattivi odori oltre i limiti di normale tollerabilità.

Considerata la presenza sul territorio comunale di alcune attività agricole che praticano in questo periodo di particolare calura lo spargimento di ammendanti compostati misti anche con fanghi di depurazione, in considerazione dei sopralluoghi effettuati, del regolamento di polizia rurale e della mancanza di una specifica normativa diriferimento, considerato che il fenomeno è particolarmente noto alla cittadinanza, ai membri delle varie istituzioni, del Consiglio, della Giunta, del Sindaco e degli agenti della Polizia Locale. Ritenuto opportuno nonché indifferibile l’adozione di un provvedimento extra ordinem contingibile e urgente, a carattere temporaneo, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica e del pubblico interesse tenuto conto di una attenta ponderazione degli interessi in gioco tra il diritto alla salute e alla salubrità dell’aria e dell’ambiente e il diritto alla libertà di iniziativa economica, ritenendo di dover far prevalere la salvaguardia della salute e dell’economia turistica comunale finalità peraltro richiamate anche all’art 4 dello Statuto comunale; la Sindaca ordina: 

E' fatto divieto su tutto il territorio del Comune di Campiglia Marittima, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza (11 agosto 2025) e fino al 15 settembre 2025, salvo diverse disposizioni dovute a mutamenti delle condizioni climatiche, di effettuare lo spargimento, anche ai fini agronomici, dei seguenti prodotti: letami e materiali ad essi assimilati, concimi azotati, ammendanti organici, ammendanti compostati misti e misti con fango che possono dare origine a maleodoranze così come individuati dall’art. 18, comma 4, del Regolamento di Polizia Rurale, su terreni agricoli, prati, orti e altre superfici, ad eccezione dei casi di emergenza agronomica debitamente motivati e autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale;
○ I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
○ La Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare l'ordinanza.

Il testo integrale dell'ordinanza è allegato alla presente notizia, nonché pubblicato all'Albo pretorio e sul Sistema degli Atti pubblici.


 

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