Strutture ricettive extra-alberghiere: destinazione d’uso degli immobili (L.R. 61/2024)

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Data:

24 Gennaio 26

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L'ufficio Suap informa che la Legge Regionale n. 61/2024 – Testo Unico sul Turismo – disciplina, all’art. 41, le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, quali affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze (CAV) e residenze d’epoca.

Il comma 3 del citato articolo prevede che l’esercizio di tali attività sia consentito esclusivamente in immobili o unità immobiliari aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 144, comma 3, della L.R. 61/2024, l’obbligo di adeguamento alla destinazione d’uso turistico-ricettiva decorre dal 1° luglio 2026.

Fino a tale data, le abitazioni utilizzate per lo svolgimento delle attività ricettive di cui all’art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia destinazione d’uso turistico-ricettiva, senza necessità di immediato adeguamento urbanistico.

Il termine ultimo per l’adeguamento della destinazione d’uso in turistico-ricettiva è fissato al 30 giugno 2026.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti (SUAP o Servizio UOC Urbanistica).

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