Ecco un promemoria per conoscere e ricordare le norme vigenti relative all’abbruciamento di sfalci, potature e residui vegetali, prevoste dal Regolamento Forestale della Regione Toscana.
Divieto nel periodo di rischio incendi: dal 1 luglio al 31 agosto (salvo eventuali proroghe stabilite in base agli indici di pericolosità) è in vigore il divieto assoluto di abbruciamento su tutto il territorio regionale. In tale periodo quindi è vietata qualsiasi accensione di fuochi e non sono previste deroghe, indipendentemente da orari o distanza dai boschi.
Condizioni per l’abbruciamento fuori dal periodo a rischio:
Al di fuori del periodo sopra indicato, l’abbruciamento è consentito esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- assenza di vento, tale da evitare la dispersione di scintille e fumo;
- utilizzo di piccoli cumuli di materiale vegetale, in aree preventivamente ripulite;
- sorveglianza costante fino al completo spegnimento delle braci;
- svolgimento in spazi idonei e con adeguate misure di controllo.
Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
NUMERI UTILI
In caso di avvistamento di incendi boschivi:
800 425 425 (Sala Operativa Regionale Antincendi Boschivi)
112 (Numero Unico di Emergenza)
TUTTE LE INFO:
https://www.regione.toscana.it/abbruciamento-di-residui-vegetali
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