Con l'ordinanza sindacale n. 13 del 27 maggio il Comune di Campiglia adotta Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, da applicarsi in terreni privati presenti in zona urbana e extraurbana. Proprietari e conduttori di terreni hanno l'obbligo di eseguire pulizia e manutenzione entro il 30 giugno.
La necessità di provvedere a tali misure si ravvisa poiché la stagione estiva, a causa delle elevate temperature e della potenziale siccità, comporta un alto rischio di incendi di varia natura nei terreni incolti e/o abbandonati, che possono apportare gravi danni sia all’incolumità pubblica e privata sia al patrimonio boschivo e agricolo. Il territorio del Comune di Campiglia M.ma è caratterizzato sia da ampie zone di pregio naturalistico sia da aree verdi urbane ricadenti in proprietà private in cui la vegetazione presente può addossarsi ad abitazioni private, strutture ricettive e infrastrutture viarie e ferroviarie. Inoltre all’interno del territorio comunale sussistono aree e spazi in stato di abbandono o per i quali i proprietari, o comunque i detentori a qualsiasi titolo, tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il limite di proprietà. Tale incuria, oltre a sminuire il decoro urbano, può favorire il rischio di innesco e/o propagazione degli incendi mettendo gravemente in pericolo persone e cose.
Per questo con l'ordinanza della Sindaca si impone ai proprietari e conduttori di terreni l'esecuzione di interventi di pulizia e manutenzione entro i primi giorni del periodo a maggior rischio di incendi che per il territorio comunale di Campiglia è individuato tra il 15 giugno e il 30 settembre (salvo Decreti Dirigenziali più restrittivi emessi dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 39/2000, art. n. 76 comma 1, aventi per oggetto l’istituzione del periodo ad alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi).
Entro il 30 giugno 2026, deve essere compiuta ogni operazione utile a ridurre il pericolo immediato di incendio. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. In caso di mancato adempimento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere d'ufficio alla pulizia dei fondi con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.
N.B. La foto di copertina ha il solo fine di fare riferimento ad un abiente con bosco e altra vegetazione