Punti di contatto diretto per il servizio
Email: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.itTelefono: 0565 839336/319
Ai cittadini che intedano dare in affitto alloggi per brevi periodi a scopo turistico, lavorativo o altro in forma non imprenditoriale e per chi intenda prendere in affitto breve per turismo, lavoro o altro.
Per locazioni brevi e turistiche in forma non imprenditoriale si intedono gli affitti di immobili o porzioni di immobili a uso turistico senza esercizio di attività d’impresa e senza la fornitura dei servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive (es. cambio biancheria frequente, pulizie giornaliere).
La materia è regolata dalla Legge regionale Toscana n. 61/2024, che disciplina le locazioni turistiche e ne definisce tipologie, modalità e adempimenti.
Le tipologie di locazione che rientrano nella definizione sono:
• Locazione breve: fino a 30 giorni, effettuata da una persona fisica che offre in locazione non più di due appartamenti, ovunque ubicati nel territorio nazionale.
• Locazione turistica: oltre 30 giorni, effettuata da una persona fisica o da un ente non esercente attività d’impresa, indipendentemente dal numero di appartamenti locati. Se si superano i 30 giorni consecutivi con lo stesso inquilino, non si applica il regime semplificato degli affitti brevi (cedolare secca senza registrazione contratto), rendendo obbligatoria la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula.
Possono essere locati i seguenti immobili:
• un intero immobile (casa, appartamento);
• una porzione di immobile, come una camera, con bagno privato o con accesso a bagno in comune.
A partire dal 26/06/2026, giorno di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9 del 16/06/2026 (legge che modifica il Testo Unico del Turismo - L.R. 61/2024), coloro che intendono avviare attività di locazione turistica esercitata in forma non imprenditoriale (LTN) dovranno presentare comunicazione di inizio attività al SUAP, così come dovranno essere comunicate al Suap le eventuali variazioni, la sospensione e la cessazione dell’attività (vedi art. 60 L.R. n° 61/2024 come modificato dalla L.R. 9/2026).
1) Comunicazione al SUAP come previsto dalla nuova normativa, le comunicazioni di avvio (CIA), le variazioni, le sospensioni e le cessazioni delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale devono essere inviate, con modalità telematica tramite STAR, al SUAP competente per territorio. Le comunicazioni al SUAP sono obbligatorie per legge; in caso di inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria.
2) Procedura di auto-registrazione: Per un periodo intermedio, in questa fase di prima applicazione, al fine di evitare troppi disagi all’utente e consentire loro di ottenere il CIR in tempi brevi, rimane attivo il canale per la registrazione in autonomia sul portale MotouristOffice, in modo che l’utente stesso possa inserire i dati e le relative informazioni. E' quindi necessario che le stesse comunicazioni vengano effettuate ANCHE tramite i portali di auto-registrazione ( https://open.toscana.it/servizi-turismo ), con le modalità consuete. La comunicazione di avvio in auto-registrazione consente in questa fase al locatore di avere il rilascio del Codice Identificativo Regionale (CIR), essenziale ai fini dell’ottenimento del CIN (Codice Identificativo Nazionale).
La comunicazione al SUAP deve essere inviata esclusivamente tramite il portale telematico STAR, a cui si può accede dalla pagina dedicata al Suap e/o dal seguente link diretto:
https://servizi.patti.regione.toscana.it/star-info/mappa
Selezionando: Accedi al servizio - Selezionare Nuova Pratica - Scegliere il territorio dove si svolge l'attività (Comune Campiglia Marittima) e successivamente :
Procedere con la compilazione allegando la planimetria del locale.
Si ricorda che:
Per gli immobili o le porzioni di immobili da affittare sono obbligatori e devono quindi essere rispettati i seguenti requisiti:
• i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
• le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, come stabilito dalla normativa vigente.
Riferimento normativo: art. 58, comma 2, L.R. 61/2024
Dal 01/01/2025 sono entrate in vigore nuove misure obbligatorie di sicurezza antincendio, come prescritto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, convertito nella L. 191/2023, che prevedono:
una capacità minima di 6 kg o 6 litri,
capacità estinguente non inferiore a 13A, in conformità alla normativa tecnica vigente.
Il numero di estintori richiesto varia in base alla superficie e al numero di piani dell’edificio. La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore ogni 200 m² e almeno uno per ciascun piano. Gli estintori devono inoltre essere chiaramente visibili e facilmente accessibili.
NB: L’unica esenzione riguarda gli immobili privi di impianti a gas e nei quali sia certamente escluso qualsiasi rischio di dispersione di gas o di formazione di monossido di carbonio
A partire dal 01/01/2026, con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all’art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 50/2017:
• Per chi concede fino a due immobili: è possibile continuare con il regime fiscale attuale, senza obbligo di partita IVA.
• Dal terzo immobile in poi: è obbligatorio il possesso della partita IVA e si applica una tassazione diversa secondo la normativa vigente. In questo caso, l’esercizio dell’attività è in forma imprenditoriale ed è soggetto a SCIA,
Per le modalità operative di invio delle pratiche, si rimanda alla sezione "Come Fare".
Ogni unità immobiliare ottiene un Codice Identificativo Regionale (CIR), necessario per il Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Cosa fare in caso di variazioni, sospensione o cessazione?
Se cambiano i dati comunicati o si decide di sospendere o cessare l’attività turistica, occorre inviare una comunicazione:
• Variazioni e sospensione: entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento (es. aggiunta di un posto letto, temporanea interruzione dell’attività).
• Cessazione: entro 30 giorni dal termine definitivo dell’attività (es. vendita dell’alloggio, fine attività turistica).
Altri Adempimenti Burocratici:
• Alloggiati Web: Comunicazione entro 24 ore alla Questura Link
• Imposta di Soggiorno: Riscuotere e versare l'imposta al comune di riferimento.
• CIN (Codice Identificativo Nazionale): Da esporre in ogni annuncio.
Informazioni per affittare regolarmente ai termini di legge
Se cambiano i dati comunicati o si decide di sospendere o cessare l’attività, occorre inviare una comunicazione:
• Variazioni e sospensione: entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento (es. aggiunta di un posto letto, temporanea interruzione dell’attività).
• Cessazione: entro 30 giorni dal termine definitivo dell’attività (es. vendita dell’alloggio, fine attività turistica).
Per la registrazione degli arrivi sul portale Alloggiati Web la Comunicazione deve essere fatta entro 24 ore dall'arrivo.
Nessun limite alla copertura geografica
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il Mar 01 Settembre, 2026 12:19 am
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