Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120/2011 il Comune di Campiglia Marittima ha istituito, ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Campiglia Marittima a decorrere dal 1 gennaio 2012. L'imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Presupposto dell’Imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all’aperto che offrono alloggio, incluse le cosiddette locazioni turistiche, vale a dire le locazioni di immobili, o porzioni di esse, concesse per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive e le cosiddette locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni di cui all'art. 4 del D.L.n. 50 del 24/04/2017. Per le esenzioni si invita a consultare il Regolamento Comunale. L'imposta si applica per soggiorni che avvengono dal 1 gennaio al 31 dicembre. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione delle dichiarazioni, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. Fanno inoltre capo al gestore i seguenti adempimenti:
a) informare il soggetto passivo dell’imposta dell’obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché rilasciare quietanza in seguito alla riscossione dell’imposta;
b) richiedere, in concomitanza con l’inizio delle attività, le credenziali per la registrazione delle proprie strutture al portale per la gestione dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Campiglia Marittima
c) riversare al Comune creditore, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare, le somme riscosse dai soggetti passivi e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini di adempimento e dell’applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento;
d) presentare trimestralmente al Comune, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare, una dichiarazione contenente le informazioni relative all’imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, del relativo periodo di permanenza, del numero dei soggetti esenti in base all’articolo 6 del Regolamento, dell’imposta dovuta e degli estremi del versamento della medesima, nonché di eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
e) a decorrere dall’anno 2020, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli obblighi di comunicazione periodica e di dichiarazione si considerano assolti con l'inserimento di tutti i dati sopra specificati, compresi gli estremi del pagamento, nel portale per la gestione dell’imposta di soggiorno fornito dall'Ente al quale si accede attraverso il link nella colonna a destra. L'obbligo di comunicazione periodica/dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.
Modelli da scaricare:
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ON LINE DELLA LOCAZIONE TURISTICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE, ACQUISIZIONE DEL CIN E COMUNICAZIONI AL COMUNE
Chi concede in locazione alloggiha l’obbligo di registrarsi sul portale regionale dedicato, specificando la Provincia ed il proprio Comune di pertinenza.
Sul sito web della Regione è presente una pagina informativa dedicata http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche La piattaforma regionale per la registrazione è a questo link https://livorno.motouristoffice.it/lt_registrazione.php
Alla conclusione del processo di registrazione, sarà creato un codice di registrazione univoco identificativo della struttura utile per l’accesso alla piattaforma on-line dedicata all’invio della movimentazione (arrivi e partenze) per l’Istat (come previsto dalla Legge Regionale 86/2016) e per la richiesta delle credenziali per la Pubblica Sicurezza (da richiedere ai Commissariati).
Si ricorda che è obbligatorio richiedere anche l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da esporre all’esterno della struttura e da indicare in ogni annuncio pubblicato. Per richiedere il CIN è necessario accedere alla Banca Dati del Ministero del Turismo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Alla fine di questi adempimenti si devono richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture al portale per la gestione dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Campiglia Marittima tramite l’apposita modulistica.